Come levare il fermo amministrativo in 5 mosse:

  1. Verifica se hai il fermo amministrativo
  2. Verifica quali cartelle fanno parte del fascicolo
  3. Chiedi la rateizzazione
  4. Paga la prima rata
  5. Ritira la liberatoria (richiedi invio sulla tua email)

Se ritieni che la richiesta di pagamento sia illegittima inviaci una email e chiedi una prima consulenza gratuita.

Come verificare se hai il  fermo amministrativo?

Puoi richiedere la verifica tramite la visura on line che possiamo effettuare per te negli archivi ACI. Controlla se la tua auto è sottoposta a Fermo amministrativo.

Devi inviarci  una email con la targa del veicolo ed il codice fiscale del proprietario effettuare il pagamento con paga adesso o con bonifico bancario; IBAN :  IT81M0306905143100000005229

  •  VISURA FERMO AMMINISTRATIVO

    Visura per verificare se è stato iscritto provvedimento di fermo amministrativo su una vettura o una moto o una barca

    Visura Fermo Amministrativo € 16

    Per verificare se hai un fermo amministrativo  necessitiamo del  Codice fiscale del proprietario ed il numero di targa dell’ auto.  Mandaci tutto via mail a verificaesattoriale@gmail.com 

Che cos’è il fermo amministrativo?

lucchettoIl fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli)  o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo

In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione dal PRA.

Il veicolo, infatti:

  • non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
  • non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
  • anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.

Inoltre, se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

In caso di fermo amministrativo posto da Equitalia per avere l’immediata rinuncia da parte dell’ Agente di riscossione è possibile richiedere rateizzazione del debito. Al momento del pagamento della prima rata il concessionario rilascia la liberatoria.

Cancellazione del fermo amministrativo

Per la cancellazione del fermo occorre presentare a un qualsiasi ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico (PRA):

  • il provvedimento di revoca in originale (rilasciato dal concessionario della riscossione dopo aver saldato il debito per il quale il fermo è stato iscritto) contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
  • il certificato di proprietà (CdP), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
  • il modello NP-3 (se non si utilizza il CdP come nota di richiesta).

Gli importi da versare al PRA per la cancellazione sono i seguenti:

  • imposta di bollo: euro 32,00 (se si utilizza il retro del CdP come nota di richiesta) oppure euro 48,00 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta)

A seguito dell’esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato un nuovo certificato di proprietà.

COSA SUCCEDE SE USCIAMO ALLA GUIDA DI UN VEICOLO SOTTO FERMO AMMINISTRATIVO

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 25.01.08 n. m/6326150, ha chiarito che al conducente che guida un veicolo sottoposto a fermo fiscale sarà applicata solamente una sanzione amministrativa.

Il Ministero con questa circolare spiega che “il fermo fiscale non rappresenta una vera e propria violazione delle norme del codice della strada ma una misura prevista a garanzia di un credito”.
La stessa avvocatura generale dello Stato sottolinea che in caso di violazione del fermo fiscale deve essere elevata soltanto la sanzione pecuniaria “senza procedere al sequestro del veicolo”.
Successivamente il verbale di accertamento sarà inviato al concessionario della riscossione che ha disposto il fermo fiscale fine di consentire il pignoramento del veicolo. Resta comunque da verificare la posizione della compagnia assicuratrice del mezzo che potrebbe non pagare i danni causati a terzi una volta venuta a conoscenza del provvedimento di fermo amministrativo tramite una visura al PRA. Questo a nostro parere sarebbe comunque oggetto di contenzioso tra le parti non essondoci alcun riferimento specifico nel contratto di assicurazione.

Verifica se è possibile fare ricorso, richiedi un analisi dettagliata di tutta la tua posizione.

Scrivici su verificaesattoriale@gmail.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *